Effetto interruttivo permanente e giudizi con oggetto diverso dal diritto prescrittibile.

L’effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c. vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrittibile, purchè ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.1.2014, n. 756].

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