Prove, testimonianza: specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre

L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre o le parti essere interrogate formalmente deve ritenersi soddisfatta se, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un’adeguata prova contraria, dal momento che l’indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2019, n. 11765