Riconoscimento ed esecuzione nell’UE delle decisioni in materia civile (decreto ingiuntivo per compenso avvocato): poteri del giudice adito con istanza di rilascio dell’attestato a tal fine necessario

L’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio dell’attestato di cui all’art. 53, reg. 1215/2012 non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito, a differenza di quanto richiesto nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare.

 Dalla formulazione dell’art. 53, reg. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale d’origine è tenuta a rilasciare l’attestato da essa redatto allorché un’istanza in tal senso le sia presentata da una parte interessata. Per contro, la disposizione in esame non prevede in alcun modo che detta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. Ne consegue che l’art. 53, reg. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da tale articolo, con riferimento a una decisione definitiva resa nei confronti di un consumatore, verifichi d’ufficio, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, se la decisione in esame sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza di cui a detto regolamento.

 L’art. 53, reg. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da detto art. 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento.

 

 

 

Core di Giustizia dell’Unione Europea, sezione prima, sentenza del 4.9.2019, Causa C-347/18