Opposizione a decreto ingiuntivo: la prescrizione va eccepita con l’atto di citazione in opposizione

Nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente riveste la qualifica di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale. Pertanto, ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.p.c. e stante la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c., parte opponente deve eccepire la prescrizione del credito con l’atto di citazione in opposizione, dovendo, di conseguenza, considerarsi tardiva l’eccezione svolta nell’udienza ex art. 183 c.p.c.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 18.1.2019