Gratuito patrocinio integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario. E’ incostituzionale la prenotazione a debito.

E’ tramontata la logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.

 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 217 del 1.10.2019