Opposizione agli atti esecutivi, forma dell’atto introduttivo del giudizio di merito e termine perentorio

A norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2 (nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15), l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (la SC afferma che nella specie, poichè l’opponente ha introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo; non avendo proceduto in tal senso, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.7.2019, n. 18348