Capo I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 123.
Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.
Art. 124.
Interrogazione del sordo e del muto
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordo, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’art. 122 ultimo comma.
Art. 125.
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.
La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Art. 126.
Contenuto del processo verbale
Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo’ o non vuole sottoscrivere, ne e’ fatta espressa menzione.
Sezione II
DELLE UDIENZE
Art. 127.
Direzione dell’udienza
L’udienza e’ diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo’ fare o prescrivere quanto occorre affinche’ la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128.
Udienza pubblica
L’udienza in cui si discute la causa e’ pubblica a pena di nullita’, ma il giudice che la dirige puo’ disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e puo’ allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129.
Doveri di chi interviene o assiste all’udienza
Chi interviene o assiste all’udienza non puo’ portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
E’ vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130.
Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale e’ sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si da’ lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III
DEI PROVVEDIMENTI
Art. 131.
Forma dei provvedimenti in generale
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
Dei provvedimenti collegiali e’ compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita’ della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e’ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
Art. 132.
Contenuto della sentenza
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.
Art. 133.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
Art. 134.
Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 135.
Forma e contenuto del decreto
Il decreto e’ pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.
Se e’ pronunciato su ricorso, e’ scritto in calce al medesimo.
Quando l’istanza e’ proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e’ inserito nello stesso.
Il decreto non e’ motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e’ datato ed e’ sottoscritto dal giudice o, quando questo e’ collegiale, dal presidente.
Sezione IV
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 136.
Comunicazioni
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Art. 137.
Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Art. 138.
Notificazione in mani proprie
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale e’ addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da’ atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. (1)
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto puo’ essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e’ noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e’ ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e’ possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140.
Irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia
Se non e’ possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o per incapacita’ o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da’ notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 141.
Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo’ essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualita’ di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.
Quando l’elezione di domicilio e’ stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e’ obbligatoria, se cosi’ e’ stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si e’ eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non puo’ essere fatta nel domicilio eletto se e’ chiesta dal domiciliatario o questi e’ morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio.
Art. 142.
Notificazione a persona non residente, ne’ dimorante, ne’ domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto e’ notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e’ diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143.
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa e’ ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti ne’ il luogo dell’ultima residenza ne’ quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita’ prescritte.
Art. 144.
Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.
Art. 145.
Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
Art. 146.
Notificazione a militari in attivita’ di servizio
Se il destinatario e’ militare in attivita’ di servizio e la notificazione non e’ eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147.
Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148.
Relazione di notificazione
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.
La relazione indica la persona alla quale e’ consegnata la copia e le sue qualita’, nonche’ il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita’ del destinatario.
Art. 149.
Notificazione a mezzo del servizio postale
Se non ne e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo e` allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Art. 149bis.
Notificazione a mezzo posta elettronica
Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Art. 150.
Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari e’ sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta’ di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede puo’ autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione e’ data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu’ opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto e’ depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e’ inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio’ che e’ prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attivita’ svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non e’ ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.
Art. 151.
Forme di notificazione ordinate dal giudice
Il giudice puo’ prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita’, di
riservatezza o di tutela della dignita’.
Capo II
DEI TERMINI
Art. 152.
Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Art. 153.
Improrogabilita’ dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
Art. 154.
Prorogabilita’ del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Art. 155.
Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e’ festivo la scadenza e’ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi’ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita’ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e’ considerata lavorativa.
Capo III
DELLA NULLITA’ DEGLI ATTI
Art. 156.
Rilevanza della nullita’
Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge.
Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.
Art. 157.
Rilevabilita’ e sanatoria della nullita’
Non puo’ pronunciarsi la nullita’ senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e’ stabilito un requisito puo’ opporre la nullita’ dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 158.
Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice
La nullita’ derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero e’ insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.
Art. 159.
Estensione della nullita’
La nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullita’ di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto puo’ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e’ idoneo.
Art. 160.
Nullita’ della notificazione
La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157.
Art. 161.
Nullita’ della sentenza
La nullita’ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 162.
Pronuncia sulla nullita’
Il giudice che pronuncia la nullita’ deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita’ si estende.
Se la nullita’ degli atti del processo e’ imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo’ condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita’ a norma dell’art. 60, n. 2
Rivista scientifica di diritto processuale civile – Direttore scientifico: Luigi Viola
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Specifiche Tecniche in vigore dal 30.9.2024: ecco il testo del provvedimento 7.8.2024
STILO, L’impatto dell’algoritmo sull’originale archetipo criminalità organizzata
La Nuova Procedura Civile del 1.7.2024
GATT, 10 azioni per sviluppare la IA in Italia
La Nuova Procedura Civile del 27.6.2024
Linee guida per il deposito atti tramite PCT (Corte di Appello di Roma, UNEP, giugno 2024)
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.6.2024
Speciale ultime novità Cartabia (20 e 21 giugno 2024)
La Nuova Procedura Civile del 19.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 18.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 14.6.2024
CASCELLA, Presupposti e limiti per dedurre in Cassazione l’omesso esame di un documento.
La Nuova Procedura Civile del 13.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.6.2024
Comunicazione del 11.6.2024
Sì alla fissazione di un’udienza anticipata ad opera del giudice d.c. (dopo Cartabia) prima delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La Nuova Procedura Civile del 10.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2024
Comunicazione del 5.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 4.6.2024
VIOLA, Le nuove verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. dopo Corte Costituzionale 96/2024
La Nuova Procedura Civile del 3.6.2024
CASCELLA, Decreto ingiuntivo e limiti del giudicato secondo la Cassazione
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2024
Comunicazione del 22.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.5.2024
Comunicazione del 16.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.5.2024
Comunicazione del 14.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 13.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2024
La Nuova procedura Civile del 9.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.4.2024
Comunicazione del 29.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.4.2024: ultimi focus e formule
In Arrivo il DDL sulla IA: questioni sul malfunzionamento saranno di competenza del Tribunale ordinario (no G.A.)
La Nuova Procedura Civile del 23.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.4.2024
CHIARAVALLOTI: nuova Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria
Focus: valutazione delle prove e prudente apprezzamento
La Nuova Procedura Civile del 18.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.4.2024
Greco (CNF): no alla IA che redige bozze di provvedimenti giudiziari
La Nuova Procedura Civile del 15.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.4.2024: speciale bozza decreto CORRETTIVO CARTABIA con Schema + Relazione + Dossier + Osservazioni
La Nuova Procedura Civile del 11.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.4.2024
Accesso civico generalizzato: non si guarda la situazione soggettiva del richiedente (art. 12 preleggi).
Ultimi Focus: speciale LaNuovaProceduraCivile del 28.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.3.2024
FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti
La Nuova Procedura Civile del 26.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.3.2024
E’ censurabile in Cassazione la sentenza che non segue il procedimento interpretativo delle norme ex art. 12 preleggi
La Nuova Procedura Civile del 20.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.3.2024
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Speciale Ultima giurisprudenza dopo Cartabia: La Nuova Procedura Civile del 15.3.2024
Se difetta una puntuale denominazione degli allegati, il giudice può ridurre le spese
La Nuova Procedura Civile del 14.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 13.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 11.3.2024
Comunicazione del 8.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.3.2024
Pignoramento di crediti verso terzi: questo il testo del d.l. 19/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
La Nuova Procedura Civile del 6.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.3.2024: speciale IV International Congress on Predictive Justice
La Nuova Procedura Civile del 4.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 1.3.2024
Comunicazione del 29.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 28.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 26.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.2.2024: ultimi focus
La Nuova Procedura Civile del 21.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.2.2024
Approvato schema di d.lgs. correttivo della riforma Cartabia: ecco il testo
Comunicazione del 16.2.2024
Via libera al d.lgs correttivo della riforma Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.2.2024
Nuovo Statuto del Contribuente con eliminazione del diritto al Contraddittorio per gli atti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pericolo per la riscossione: rischio di illegittimità costituzionale
Correzioni al rito Cartabia in arrivo: pronto il d.lgs.
La Nuova Procedura Civile del 14.2.2024
Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell’atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.
La Nuova Procedura Civile del 13.2.2024
SPINA, Domanda riconvenzionale e mediazione c.d. obbligatoria: osservazioni a prima lettura sulla portata applicativa di Cass. s.u. 7.2.2024, n. 3452 (argomenti e spunti di riflessione)
Mediazione obbligatoria: no per le domande riconvenzionali
La Nuova Procedura Civile del 8.2.2024
Inammissibilità dell’impugnazione, apprezzabile anche sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità: condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Onorari dell’avvocato possono essere ridotti anche al di sotto delle tariffe dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Intelligenza Artificiale a supporto dell’attività del Giudice Amministrativo: avviata l’elaborazione di una strategia di impiego
La Nuova Procedura Civile del 1.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.1.2024
Omesso decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c.: non decorrono i termini per le memorie integrative
La Nuova Procedura Civile del 26.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.1.2024
La Nuova procedura Civile del 24.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.1.2024
Riforma Civile: entro primavera arrivano i correttivi dice Nordio
La Nuova Procedura Civile del 18.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.1.2024
VIOLA, Un po’ di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati
La Nuova Procedura Civile del 12.1.2024
Comunicazione del 11.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.1.2024
Modifiche allo statuto dei contribuenti, ecco il testo del d.lgs.219/2023 con l’introduzione del principio di proporzionalità e della consulenza giuridica: si possono limitare i diritti dei contribuenti nei limiti dello stretto necessario ed è possibile chiedere consulenze la cui risposta è basata su documenti di prassi.
Nuove regole tecniche per i processo telematici: ecco il testo del d.m. 29.12.2023
Speciale FOCUS LaNuovaProceduraCivile: Riforma Cartabia + sinteticità + collegamenti ipertestuali e compenso + appello incidentale + pignoramento
Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria
La Nuova Procedura Civile del 19.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.12.2023
Tributario, violazione del principio di sinteticità (concisione ed intellegibilità) per sproporzione rispetto al livello di complessità e al valore della causa: inammissibilità
Speciale Cartabia 11.12.2023: Dottrina + Schemi + Prassi
Speciale Cartabia: giurisprudenza + formule
La Nuova Procedura Civile del 4.12.2023
Conclusionali per il Tribunale di Mantova (ord. 13.9.2023): vanno omessi i riferimenti allo svolgimento del processo e vanno solo richiamate le difese senza riproporle.
La Nuova Procedura Civile del 1.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 29.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.11.2023
Più probabile che non nel caso di pluralità di cause: eliminare quelle meno probabili per poi confrontare quelle rimaste
La Nuova Procedura Civile del 24.11.2023
Introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale: che succede dopo la riforma Cartabia?
La Nuova Procedura Civile del 23.11.2023
Casella PEC piena, che succede? Risponderanno le Sezioni Unite.
Notifica telematica: perfezionamento per il notificante all’accettazione
La Nuova Procedura Civile del 22.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 21.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.11.2023
Banche Dati di Merito al via: dal 20 novembre per i Professionisti, dal 14 dicembre per i cittadini.
La Nuova Procedura Civile del 16.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 15.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.11.2023
Speciale LaNuovaProceduraCivile del 10 e 11 novembre 2023: ultimi FOCUS
La Nuova Procedura Civile del 8.11.2023
Il riforma del processo civile riduce la durata dei processi e l’arretrato (comunicato del Ministero della Giustizia del 7.11.2023)
La Nuova Procedura Civile del 7.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 3.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.10.2023
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona stigmatizza i provvedimenti che sviliscono la dignità dell’Avvocato: comunicato
Speciale FOCUS riforma CARTABIA (26 E 27 OTTOBRE): LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 25.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 24.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 23.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.10.2023
Violazione criteri chiarezza e sinteticità: spese liquidate in misura superiore rispetto ai medi tabellari perchè l’altra parte è stata costretta ad impegnarsi di più
La Nuova Procedura Civile del 19.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 16.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.10.2023
Violazione dei criteri redazionali degli atti ex dm 110/2023 (carattere ed interlinea): si compensano le spese
La Nuova Procedura Civile del 12.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.10.2023
Comunicazione del 10.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 9.10.2023
Giusto salario minimo costituzionale: il giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva laddove sia in contrasto con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
La Nuova Procedura Civile del 5.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 4.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 2.10.2023
Riforma Cartabia, l’elenco delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. non è tassativo
La Nuova Procedura Civile del 29.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 27.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.9.2023
Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): questione di costituzionalità sull’art. 171-bis c.p.c.
Speciale FOCUS riforma CARTABIA: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 20.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 19.9.2023
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): ecco le linee guida del Tribunale di Cuneo
La Nuova Procedura Civile del 13.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 12.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.9.2023
FORMULA: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Ecco l’Intelligenza Artificiale de LaNuovaProceduraCivile
La Nuova Procedura Civile del 7.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.9.2023
Violazione del principio di sinteticità e compensazione delle spese
FORMULA: atto di citazione aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Interpretazione deve partire da quella letterale secondo l’art. 12 preleggi: la disposizione irrimediabilmente oscura è incostituzionale. Ipse dixit della Corte Costituzionale.
CASCELLA, Responsabilità professionale del commercialista e riflessi sulla copertura assicurativa. Considerazioni a margine di una interessante decisione di merito
Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione
Speciale Cartabia (14.7.2023): FORMULE + GIURISPRUDENZA
Consiglio Nazionale Forense: progetto di portale con Intelligenza Artificiale ad accesso gratuito
La Nuova Procedura Civile del 13.7.2023
Decreto ex art. 171 bis c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): fissazione di un’udienza per decidere se convertire il rito in favore del semplificato
La Nuova Procedura Civile del 12.7.2023
Comunicazione del 11.7.2023
Lutto per la perdita dell’avv. Gianmarco Cesari
La Nuova Procedura Civile del 6.7.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.7.2023
Speciale ad accesso GRATUITO (30 giugno e 3 luglio): novità della riforma Cartabia con decorrenza 30.6.2023 (schemi + dottrina + formula + giurisprudenza + prassi&chiarimenti + dossier)
La Nuova Procedura Civile del 29.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2023
SPECIALE 23.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 11/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 22.6.2023
Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere abusiva anche se inferiore all’interesse usurario.
La Nuova Procedura Civile del 21.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.6.2023
Contenuto degli atti difensivi e limiti redazionali
La Nuova Procedura Civile del 19.6.2023
Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.
SPECIALE 16.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 10/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.6.2023
SPECIALE 9.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 9/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 8.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2023
Enunciato normativo affetto da radicale oscurità: è incostituzionale
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2023
Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro
GiuriMatrix: assistente legale basato sull’intelligenza artificiale.
SPECIALE 26.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 8/2023 Settimanale Cartabia
Verona, questi gli orientamenti sul Processo civile d.c. (dopo Cartabia): verbale di riunione ex art. 47 quater o.g.
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2023
SPECIALE 19.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 7/2023 Settimanale Cartabia
Chiesto di escutere 8 testimoni, con conversione del rito da sommario in ordinario: il giudice riduce la lista testi, salvando il rito sommario
La Nuova Procedura Civile del 18.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.5.2023
SPECIALE 12.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 6/2023 Settimanale Cartabia
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
Principio di sinteticità: atto troppo lungo (8 pagine per comparsa di risposta) legittima la compensazione delle spese
La Nuova Procedura Civile del 9.5.2023
VIOLA, Più probabile che non: 7 osservazioni critiche alla recente pronuncia della Cassazione
COCOLA-ZACCHEO, Organismi di mediazione ed enti di formazione. I circoscritti poteri di regolamentazione del Ministero.
SPECIALE 5.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 5/2023 Settimanale Cartabia
Rinnovazione della citazione d.c. (dopo Cartabia)
Mexico, dal 2027 il processo si svolgerà nel Metaverso: ecco un video dimostrativo.
SPECIALE 28.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 4/2023 Settimanale Cartabia
Opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo rito si applica solo quando il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
SPECIALE 21.4.2023: omaggio per gli abbonati n. 3/2023
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale.
Ricorso con cumulo di separazione e divorzio: Bari si orienta sulla tesi negativa
Libertà di forme e ammissibilità dell’atto nonostante il difetto di sinteticità: dopo la riforma Cartabia, le cose potrebbero cambiare?
Citazione – nuovo rito d.c. (dopo Cartabia) – notifica effettuata in data 1.4.2023 – conseguenze – nullità – rinnovazione
Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022): la prima giurisprudenza
FESTI, Intelligenza artificiale e diritto
COCOLA-ZACCHEO, Mediazione civile, circolare ministeriale del 5 aprile 2023: nuovi requisiti e criticità
SPECIALE 7.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati il Settimanale Cartabia
Giudicato da mancata opposizione a decreto ingiuntivo e consumatore, sì al controllo sull’abusività della clausola in sede monitoria: ecco le Sezioni Unite
Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.
FORMULA: comparsa di risposta con appello incidentale (dopo d.lgs 149/2022)
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli
La Nuova Procedura Civile del 23.3.2023
Opposizione a decreto ingiuntivo d.c. (dopo Cartabia): queste le linee guida del Tribunale di Venezia
Tribunale di Lecco su entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lvo 149/2022) per i procedimenti introdotti con citazione e per opposizione a decreto ingiuntivo.
La Nuova Procedura Civile del 17.3.2023, speciale riforma Cartabia (d.lvo 14972022): la primissima Giurisprudenza
Rito semplificato di cognizione: Milano opta per interpretazione estensiva del giustificato motivo
VIOLA, Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022)
RIZZELLI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (artt. 473-bis.69 – 473-bis.71)
RUDI, Quanto vale una censura?
PRIMICERI, Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità
Giudice di Pace di Prato: sospensione dei decreti ingiuntivi per il 2023
Riforma del processo civile, ufficio del Giudice di Pace di Milano, disposizioni in merito al contributo unificato dal 1.1.2023 e dal 1.3.2023 (comunicazione del 14.2.2023)
Decreto ingiuntivo non opposto: giudicato valicabile in ragione della tutela del consumatore.
La Nuova Procedura Civile del 17.2.2023: speciale ultime novità sulla riforma Cartabia
Riforma Cartabia famiglia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale emendamento che posticipa l’efficacia del divieto di ascolto del minore da parte di giudici onorari al 30.6.2023
SCHEMA, Rito ordinario di cognizione post Cartabia: che succede se il giudice omette o ritarda il decreto ex art. 171-bis c.p.c.?
La Nuova Procedura Civile del 9.2.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
SCHEMA: Riforma Cartabia, sempre no alla produzione di documenti in udienza
SPINA, Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione? Queste le contrapposte soluzioni interpretative.
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2023
VIOLA, Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli
Notifica a mezzo pec: se la casella è piena, allora il notificante deve procedere presso il domicilio fisico eletto
Contributo unificato e rito semplificato di cognizione (riforma Cartabia)
Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione
Schema Notificazioni: le novità dopo la riforma Cartabia
SCHEMA: nuovo rito ordinario, dalla citazione alla prima udienza
SCHEMA iter: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. (dopo la legge di Bilancio 2023)
SCHEMA: Procedimento innanzi al Giudice di Pace dopo la legge di bilancio 2023, date di efficacia
TABELLA, Mediazione, legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia (testo a fronte, ante e post riforma)
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2023 (7 news al giorno)
Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema
Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile
Formula: atto di appello alla luce della riforma 2023
Riforma processo civile 2023: pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’anticipazione dell’entrata in vigore
VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico
Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito nella nota di trascrizione: Mantova non condivide l’orientamento della Cassazione perchè va seguita la lettera della legge
SCHEMA: Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare), evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) in vigore dal 1.1.2023
CERRATO, L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022)
No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)
ALBANESE, Il futuro della Giustizia è smart?
Responsabilità sanitaria: erroneo il riferimento del CTU al criterio probabilistico laddove riguardi l’indagine sulla condotta
VIOLA, Probabilità prevalente nel caso di più alternative causali, tra logica e test baconiano (nota a Cass. 25884/2022)
Interpretazione conforme a direttive UE: sì va bene, ma senza arrivare ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (IL ≥ IR). La direttiva (anche se chiara, precisa e incondizionata) vincola lo Stato, ma non il cittadino.
SPINA, Contumacia e oneri probatori: contrasto giurisprudenziale?
Superbonus 110%: miglioramento dell’efficienza energetica può ledere il decoro, ma serve la prova
Superbonus 110%: se è innovazione lesiva del decoro architettonico, serve l’unanimità
Giudizio di legittimità: denunciabile solo la motivazione che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dell’art. 12 preleggi (giurisprudenza costante)
Danno da emotrasfusione, nesso causale tra trasfusione e contagio, accertamento della Commissione medico-ospedaliera, efficacia probatoria: parola alle Sezioni Unite
ALBANESE, Riflessioni a margine del XXXV Congresso Nazionale Forense: dalle radici identitarie i nuovi orizzonti della Professione
LESTINI, Il forense e il domicilio digitale
Tabella Progetti Tribunali/Università in materia di giustizia predittiva di L. GIORDANO
Speciale Riforma Processo Civile: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022
Riforma Processo Civile: ecco il testo pubblicato in gazzetta Ufficiale
Giustizia Predittiva induttiva (impostazione statistico-giurisprudenziale): arriva anche il Tribunale di Milano
Tabelle nuovi PARAMETRI FORENSI (in vigore dal 23.10.2022)
Riforma del processo civile approvata in via definitiva: queste le novità
BROSIO, Il profilo gius-economico della tutela cautelare d’urgenza nel contesto epidemiologico Covid-19
Locazione abitativa: no all’obbligo di rinegoziazione da sopravvenuta pandemia Covid
FORMULA: atto di citazione (per procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023)
Riforma del processo civile (l. 206/2021): relazione illustrativa
Interpretazione: non deve mai essere strumento per sostituirsi alla voluntas legis
Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia.
Incompatibilità tra norme e possibilità ‘abrogativa’ per il giudice: VIGNETTA
Ipsoa estende Giurimetria al fiscale: giustizia predittiva (induttiva), su spinta del progetto di legge
CAPUTO, L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia: strumento dell’uomo o suo sostituto?
Speciale novità ex l. 206/2021 in vigore da oggi 22.6.2022 in tema di FAMIGLIA ed ESECUZIONI
ZACCARO, Pignoramento presso terzi: modifiche ex l. 206/2021 in vigore dal 22.6.2022 e problemi applicativi
RIZZELLI, L’art 709 ter c.p.c. novellato dalla l. 206/2021 e il problema della nozione di pregiudizio per il minore
Schema: NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile
GRECO, Opere d’Arte: breve vademecum pratico-giuridico per il loro acquisto
Sì al nesso di causalità anche in situazioni sotto il 50%+1, ma con prudente apprezzamento della complessiva evidenza probatoria.
Giustizia predittiva (induttiva) in materia tributaria: ecco il testo della proposta di legge.
COZZA-MEDINELLI, Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse
CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c.
MARASCA, Il calendario del processo civile: la pratica attuazione.
Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e, per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)
E’ sbagliata l’applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale.
Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema”
Webinar, 29.11.2024: Intelligenza Artificiale al servizio degli studi legali
Obbligo di colleganza e diritto di difesa
Concordato preventivo biennale: d.l. 14 novembre 2024, n. 167 in Gazzetta ufficiale
Notifica del precetto, contrasto tra visura camerale e certificato di residenza
La stima equitativa del danno
Danno morale e dinamico-relazionale riconosciuto una somma unica e cumulativa
Controversie condominiali, devoluzione in arbitrato, legittimità
Le Sezioni Unite su procedimento di correzione degli errori materiali e spese di lite
giovedì, Novembre 21, 2024