Gratuito patrocinio: la revoca (con efficacia retroattiva) fa venire meno il diritto del difensore alla liquidazione delle spese da parte dello Stato, strumenti di tutela

È corretta l’affermazione per cui, avendo il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 136, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 115 del 2002, viene sì conseguentemente meno il diritto del difensore alla liquidazione delle spese da parte dello Stato (che presuppone la sussistenza e la vigenza del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio), ma ciò non comporta alcuna lesione del diritto del difensore ad agire eventualmente nei confronti del proprio cliente, in virtù del rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale insorto a seguito del rilascio della procura alle liti, per ottenere ..........

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