Le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale possono essere sufficienti a formare il convincimento del giudice civile.

Il giudice civile, in sede della libera formazione del proprio convincimento, ben può utilizzare le perizie disposte dal giudice penale, quanto ai fatti obiettivamente constatati del perito ed ai dati tecnici riferiti, e può, quindi, anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa a tutte le successive risultanze probatorie (come avvenuto nella specie) e non si sia limitata ad un apprezzamento solo della prova formatasi nel procedimento penale [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.1.2014, n. 2151].

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