Strategia difensiva, comparsa conclusionale: entro che termini è possibile sollecitare una diversa interpretazione della norma applicabile al caso di specie?

La deduzione di un argomento che sollecita una diversa interpretazione della norma di riferimento (sulla base degli stessi fatti già esistenti e già acquisiti al processo, e non di fatti nuovi ed ulteriori), che suggerisce quindi di intendere la norma in un senso anziché in un altro, pone una questione di mera interpretazione della disposizione di riferimento; si tratta di argomenti difensivi che mirano, in base ai fatti già allegati, a proporre un’alternativa interpretazione della norma e, se anche assumessero la veste di una eccezione (in quanto volti a paralizzare la pretesa altrui), di certo integrerebbero una eccezione in senso lato che né la legge, nè la natura stessa della eccezione, pongono come proponibile a pena di decadenza entro certi termini (nel caso di specie la SC giudica tutto infondata la tesi del giudice di merito che aveva ritenuto tardiva – trattandosi a detta del Giudice di merito di un tema nuovo, come tale inammissibile se proposto per la prima volta con la comparsa conclusionale – la questione sollevata dalla parte secondo cui il preliminare non rientra nel novero degli atti soggetti a revocatoria ordinaria; la SC ha poi affermato che, quanto alla detta questione interpretativa – ovvero di quali siano gli atti che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ponendosi come atti di disposizione del patrimonio, sono soggetti a revocatoria – merita di essere condiviso l’orientamento, a suo sostegno opera, intanto, un argomento letterale, secondo cui il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato).

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.6.2019, n. 17067