La nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza di per sé sola a presumere la sostituzione del primo

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.6.2019, n. 17291