Notifica a mezzo PEC, omessa asseverazione di conformità, conseguenze

In caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, qualora per comprovarne la regolare esecuzione si sia depositato in atti copia cartacea del ricorso e della procura, della relazione di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi messaggi comprovanti l’accettazione di quest’ultimo da parte del sistema e la consegna alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, omettendo però di rendere la prescritta asseverazione di conformità con sottoscrizione autografa (adempimento, come noto, prescritto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), va confermato che non ne discende ciononostante l’improcedibilità tutte le volte in cui, pur in mancanza di detta asseverazione o della sua sottoscrizione autografa, possa comunque aversi aliunde certezza dell’effettività della notifica telematica, in assenza di ritardi apprezzabili nell’attivazione della sequenza procedimentale. Diversamente, come nel caso di specie in cui il destinatario della notifica sia rimasto intimato e il notificante abbia omesso di integrare, entro i termini predetti, il deposito iniziale con la richiesta asseverazione debitamente sottoscritta con firma autografa, va dichiarata la detta improcedibilità (nella specie la SC dichiara l’improcedibilità del ricorso per cassazione).

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2019, n. 18920