Opposizione all’esecuzione, sospensione c.d. preesecutiva, strumento di tutela

Il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale di appartenenza del giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.7.2019, n. 19889