No alla rappresentanza in mediazione

Il divieto della rappresentanza della parte fisica in mediazione può essere ricavato dall’insieme delle norme che regolano l’istituto (e quindi dalla natura, dalle caratteristiche e dalla sua funzione propria) non essendovi, in via di principio, alcuna necessità di un divieto espresso in tal senso, essendo la voluntas legis in questa direzione sufficientemente chiara e certa.

In caso di mediazione obbligatoria o demandata va affermata la necessaria partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione (a pena, in caso di mancata partecipazione dell’attore, di improcedibilità della domanda). In particolare, la necessaria partecipazione personale delle parti, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del d.lgs. 28/2010 cit., nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.

 

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 27.6.2019, n. 13630