Atto della p.a. concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto, procedimento notificatorio, mancato rispetto, nullità

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscal; pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa (quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata), ovvero individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale (in presenza di comunicazione). Ciò posto, se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento.

 

 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 7.6.2019, n. 15437