Esecuzioni, art. 161 disp. att. c.p.c. (comma 3) sul compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c., legittimità costituzionale

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario) dell’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. (aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, conv., con mod., nella l. 6 agosto 2015, n. 132), censurato sia nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima (come previsto dall’art. 13 D.M. 182/2002), sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.

 

Corte Costituzionale, sentenza del 17.4.2019, n. 90