Irragionevole durata del processo amministrativo: equa riparazione solo se è stata presentata l’istanza di prelievo, illegittimità costituzionale

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Ciò in accoglimento della censura con cui si lamenta che il denunciato comma 2 dell’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008 – con il disporre che «[l]a domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 [Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile], non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo [Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010], né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione» – si pone in contrasto con le evocate disposizioni convenzionali (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze 2 giugno 2009 Daddi contro Italia, 22 febbraio 2016, Olivieri contro Italia) e, per interposizione, con l’art. 117, primo comma, Cost., poiché il diritto della parte ad ottenere l’equa riparazione per la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta “legge Pinto”) risulterebbe impedito dal prescritto (ed ineludibile) assolvimento della suddetta condizione di proponibilità, ancorché l’istanza di prelievo non sia idonea a consentire una efficace accelerazione della decisione di merito in ordine ai ricorsi formulati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001.

 

Corte Costituzionale, sentenza del 6.3.2019, n. 34