Revocatoria e litisconsorzio: società estinta con cancellazione dal registro delle imprese, integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci

In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata l’inefficacia, ha diritto – ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l’altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione – ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest’ultima i quali succedono alla società stessa. Il creditore, infatti, può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla società nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.

Il giudice, ove verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.5.2019, n. 13593