Il principio tantum devolutum quantum appellatum è compatibile con l’esame di questioni connesse.

Non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall’appellante le quali appaiono, tuttavia, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.2.2014, n. 4393].

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