Difetto di competenza sollevato dal convenuto: non si possono aggiungere nuovi motivi.

E’ onere del convenuto che intenda eccepire l’incompetenza per territorio contestare tutti i “possibili” criteri di collegamento, criteri che è la stessa normativa processuale a prevedere.
Va solo specificato che il convenuto, che al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo, deve prospettare l’eccezione con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva, ma anche completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Analogamente: in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito [Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 2.12.2013].

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