No all’utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi: Tar contro Consiglio di Stato?

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della L. 7 agosto 1990, n. 241 hanno apprestato. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l’obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all’art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l’assenza della motivazione non permette inizialmente all’interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale.

  

T.A.R. Lazio Roma, sezione terza bis,  Sez. III bis,   sentenza del 27.5.2019, n. 6606

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[in senso parzialmente contrario, sembra esprimersi Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 8.4.2019, n. 2270]