Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Nella particolare fattispecie dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l’udienza di comparizione parti, nella quale il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, lo stesso assegna alle “parti” il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (questo il testo letterale dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010), ma per “parti”, nella fattispecie in esame, si intende esclusivamente il debitore opponente che, pertanto, avrà l’onere di avviare il procedimento di mediazione sotto pena, in mancanza, di improcedibilità dell’opposizione e contestuale consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

 

 

Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 21.05.2019