Pignoramento – contratto di locazione – azioni esperibili – limiti

Per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell’effetto estensivo previsto dall’art. 2912 c.c., il debitore esecutato perde il diritto di gestire e amministrare (se non in quanto custode) il bene pignorato ed il diritto di far propri i relativi frutti civili. Per cui, il locatore, debitore esecutato, di un bene sottoposto a pignoramento non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni. La titolarità di tali azioni, invero, spetta al custode in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del giudice. Le azioni scaturenti dall’ anzidetto contratto devono, peraltro, essere esercitate dal custode anche in caso di locazione non autorizzata.

 

 

Tribunale di Trani, sentenza del 7.2.2019