Provvedimento del giudice in formato elettronico, trasmissione per via telematica alla cancelleria, attestazione del cancelliere, data del provvedimento

In tema di redazione del provvedimento in formato elettronico (fattispecie in tema di decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione da irragionevole durata del processo), la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacchè è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati. Così, a norma del D.L. n. 193 del 2009, art. 4, convertito nella L. n. 24 del 2010, nonchè dei principi generali del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, applicabili anche nel processo civile con valore di legge ordinaria, e degli artt. 11 e 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, l’atto del processo, redatto in formato elettronico dal magistrato, soggetto abilitato interno, e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico; tuttavia, solo dal momento in cui il documento è trasmesso in formato elettronico per via telematica alla cancelleria il procedimento della decisione si completa e si esterna, e dalla relativa data il provvedimento diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziato.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.4.2019, n. 10365