Vitalizi – decurtazione – impugnazione – conseguenze – giurisdizione

La controversia originata dalla impugnazione di una delibera dell’Ufficio di Presidenza regionale con la quale, in attuazione della l.r. Veneto n. 43 del 2014, si è proceduto alla riduzione degli assegni vitalizi erogati a consiglieri regionali cessati dalla carica, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto, per un verso, della natura della delibera meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione fissati dalla legge regionale e, per l’altro, dell’attività esecutiva-applicativa vincolata svolta dall’ufficio preposto, non implicante come tale alcuna valutazione discrezionale in materia, con conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica soggettiva in capo ai ricorrenti avente la consistenza dell’interesse legittimo.

 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  23.11.2018, n. 30422