Provvedimento che definisce il giudizio non corrispondente interamente alla proposta conciliativa, gravi ed eccezionali ragioni per escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, spese per l’assistenza dell’avvocato in mediazione

L’articolo 13 d.lgs. 28/2010 stabilisce, al secondo comma, che qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni”, può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l’indennità corrisposta al mediatore, dovendo indicare esplicitamente nella motivazione le ragioni di tale provvedimento. Principio che non può non essere esteso, considerata l’obbligatorietà della fase di mediazione, alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell’assistenza di un proprio difensore in tale fase. Ciò posto, la motivazione per cui la parte sia stata solo parzialmente vittoriosa per una somma assai ridotta rispetto al petitum iniziale non può integrare una fattispecie di “gravi ed eccezionali ragioni”, trattandosi solo di una forte diminuzione del petitum, evento che, al contrario, è alquanto frequente quale esito dei giudizi.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.5.2019, n. 12712