Concordato preventivo, revoca, strumento di tutela

Sebbene debba ribadirsi l’assunto secondo cui, laddove adottato in una fase intermedia tra l’ammissione del concordato preventivo e la votazione dei creditori, o comunque anteriormente all’instaurazione del giudizio L. Fall., ex art. 180, il provvedimento di revoca dell’ammissione alla menzionata procedura concorsuale L. Fall., ex art. 173, non seguito da dichiarazione di fallimento della proponente il concordato stesso, è insuscettibile di reclamo L. Fall., ex art. 18 o di immediato ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., un’analoga conclusione non è ipotizzabile qualora come nella vicenda oggi in esame (nella quale, peraltro, giova ribadirlo, alla ricorrente, da un lato, è già stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. direttamente proposto contro il decreto del tribunale; dall’altro, sarebbe preclusa la possibilità di invocare l’astratta possibilità di riproporre la domanda di concordato, visto che, nelle more del procedimento, è intervenuta la riforma di cui al D.L. n. 83 del 2015 che ha completamente novellato il concordato con cessione dei beni, mediante l’introduzione della soglia di sbarramento al 20% di cui alla L. Fall., art. 160. u.c.) – il provvedimento di revoca suddetto, giustificato dalla ritenuta sussistenza di condotte fraudolente del debitore, sia adottato nel corso del giudizio di omologazione L. Fall., ex art. 180 instauratosi all’esito della votazione favorevole dei creditori, atteso che, in questa evenienza, quel provvedimento, benchè formalmente di revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, conclude una (quella destinata alla verifica della persistenza, fino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura) delle due fasi di un unico giudizio, vertente, appunto, sulla omologazione del concordato, rendendo non più possibile quest’ultima, così da tradursi in un sostanziale diniego di omologazione, avverso il quale potrà essere esperito esclusivamente il reclamo di cui alla L. Fall., art. 183, comma 1.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.12.2018, n. 31477