Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato, contestazione generica, onere probatorio inerente in capo all’avvocato

 Va confermato il principio per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione comunque mossa dell’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa. Da ciò consegue che, pur a fronte di siffatta contestazione generica, il professionista è, comunque, tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente tanto all’an che al quantum.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2019, n. 11790