Sì a leggi retroattive, ma con dei paletti: ipse dixit della Corte Costituzionale

Non vi è incostituzionalità di una legge innovatrice con effetto retroattivo, laddove siano rispettati i seguenti parametri:

-insufficiente grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’intervento retroattivo (verifica del tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva);

-prevedibilità della modifica retroattiva stessa;

-proporzionalità dell’intervento legislativo.

 

 

Corte Costituzionale, sentenza del 9.5.2019, n. 108