Assicurazione professionale, avvocatura e clausole “on claims made basis”

 Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2 (fattispecie: un’Associazione convenne in giudizio un’avvocato per sentirne accertare la responsabilità professionale in relazione ad alcune cause dallo stesso patrocinate per conto dell’attrice e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni; il convenuto resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la propria assicuratrice; il Tribunale affermò la responsabilità professionale dell’avvocato lo condannò al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta nei confronti dell’assicuratrice; la Corte di Appello ha rigettato il gravame rilevando che la compagnia assicuratrice aveva tempestivamente eccepito l’esistenza della clausola secondo cui l’assicurazione valeva per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso nel periodo di assicurazione (c.d. claims made) e che, per tutti i sinistri, difettava la prova che la richiesta del danneggiato fosse avvenuta entro il periodo di vigenza della polizza; la Cassazione rigetta il ricorso).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.4.2019, n. 10447