Spese processuali, art. 152-bis disp. att. c.p.c., liquidazione a favore delle p.a., ambito di applicazione

In tema di spese processuali, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione di dette spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, dovendosi ritenere che le due disposizioni siano accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.2.2019, n. 9878 (dep. 9.4.2019)