Compenso avvocato: debito pecuniario illiquido, competenza, foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione, domicilio del debitore

Poichè l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, e non dev’essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. In definitiva, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.3.2019, n. 7674