Produzione documentale giudiziale equivale alla sottoscrizione?

La produzione del documento ad opera della parte che non l’ha sottoscritto comporta l’equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizione, dovendosi ritenere che il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto, con la conseguenza che la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore, l’altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta [Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013].

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