Procura alle liti e contratto di patrocinio: presunzione di coincidenza soggettiva

Pur dovendosi distinguere, quanto alle natura e funzioni, la procura alle liti, che è negozio unilaterale, dal contratto di patrocinio, può ben presumersi, in mancanza di prova del fatto che esso sia intervenuto con un terzo e a maggior ragione nel caso in cui tale deduzione difensiva risulti smentita dalle risultanze probatorie, che la parte che ha rilasciato la procura al difensore abbia altresì conferito l’incarico. Il rilascio della procura alle liti costituisce invero atto conseguente al contratto di patrocinio e la relazione funzionale che si instaura tra tali atti porta a presumere la coincidenza soggettiva tra i suoi autori (fattispecie in tema di compenso avvocato). 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.13.2019, n. 6808