Compenso avvocato: parametri come misura economica standard: il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (nella specie la SC osserva che alla luce del valore della causa di 768,00 Euro, e dello scaglione applicabile pari a fino 1.000,00 Euro, non risulta essersi verificato uno scostamento apprezzabile dai parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014, atteso che l’importo liquidato risulta di poco superiore ai valori medi ed ampiamente entro i valori massimi dello scaglione).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2019, n. 6296