Non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio

Posto che ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura “ad litem”, essendo quest’ultima richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale, non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo è il cliente del secondo, ben potendo verificarsi che l’incarico sia affidato da un soggetto nell’interesse di un terzo che solo ai fini dell’eventuale attività giudiziale rilascia la procura ad litem; allo stesso modo si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.3.2019, n. 6905