Divieto di nova nel giudizio di primo grado, modificazione della domanda: nozione e ammissibilità

In merito all’inammissibilità di una domanda basata su argomentazioni tardivamente introdotte in corso di causa in quanto fatte valere per la prima volta con memoria depositata ai sensi dell’art. 183 VI comma c.p.c., va rammentato – con riferimento al c.d. divieto di nova nel giudizio di primo grado ed alla distinzione fra emendatio libelli e mutatio libelli che la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; tuttavia la domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo. Pertanto, la domanda modificata può dirsi ammissibile quando la propria fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria ma i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione.

Tribunale di Milano, sentenza del 17.10.2018