Decreto ingiuntivo, prova scritta quale condizione di ammissibilità della domanda, nozione

È necessario – affinché il giudice possa emettere un decreto ingiuntivo – provare per iscritto di essere titolari di un credito certo, liquido ed esigibile. Per ciò che riguarda il requisito della prova scritta, l’art. 634 c.p.c., anziché limitare la categoria di prova scritta agli estratti autentici delle scritture contabili di cui ali artt. 2214 e ss., piuttosto vuole ampliare tale nozione precisando che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. Pertanto la prova scritta, I quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria (nel caso di specie, osserva il Tribunale, la causa petendi del ricorso monitorio verte sull’inadempimento di un contratto di leasing risolto di diritto e parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio mediante il deposito in giudizio del contratto, del verbale di consegna dei beni oggetto del contratto, della comunicazione con cui è stato risolto di diritto il contratto con allegate le cartoline di avvenuta ricezione da parte del debitore principale e dei fideiussori).

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2018