Procedimento cautelare e statuizione sulle spese: strumenti di tutela

In tema di procedimenti cautelari, l’ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale. Resta impregiudicata la possibilità per il giudice di merito, all’esito del processo a cognizione piena, di rivalutare anche le eventuali statuizioni in punto di spese adottate in merito agli incidenti cautelari, trattandosi di logica conseguenza del carattere di strumentalità che ha la tutela cautelare rispetto alla cognizione piena.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.3.2019, n. 6180