Spese di lite: artt. 88-92 c.p.c. ed art. 96 c.p.c., comma 1, differenze

La pronuncia regolata dagli artt. 91 e 92 c.p.c. ha riguardo all’esito complessivo della lite e prescinde dall’istanza di parte. Seppure nell’ambito di tale regolamentazione può rilevare la violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, poichè l’art. 92 c.p.c. prevede che per la violazione dell’art. 88 c.p.c. il giudice possa procedere all’imposizione del carico delle spese anche non ripetibili causate alla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, la distinzione tra gli artt. 88-92 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., comma 1, rimane chiara, giacchè nel primo caso è resa sanzionabile d’ufficio la scorrettezza processuale con ricadute sulla regolamentazione delle spese, mentre nel secondo si consente la risarcibilità di un danno in esito alle richieste e deduzioni della parte.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.11.2018, n. 28633