Tutela cautelare, determinazione dell’intensità del danno, stampa, pubblicazione della sentenza per estratto e rettifica della notizia

Con la novella del codice di rito civile del 2005 è stata introdotta la categoria dei procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e di altri procedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, ove all’art. 668 octies c.p.c. si indica precisamente che la categoria dei provvedimenti di tipo anticipatorio deve essere seguita dal provvedimento sulle spese, proprio perchè potenzialmente risolutivi della controversia, e che è quindi rimessa a ciascuna parte la decisione se iniziare il procedimento di merito o meno. Il provvedimento cautelare, anche qualora anticipi gli effetti della sentenza richiesta al giudice, in quanto atto precario e rivedibile, in linea generale non tocca il diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole. Il sistema processuale non esclude, tuttavia, che nel determinare l’intensità del danno, e così anche il danno non patrimoniale consistito nella sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo e quindi le conseguenze del ritardo, debba tenersi conto della questione dibattuta nel processo, delle aspettative riposte nel suo esito e del rapporto fra questo e la anticipata tutela interinale e provvisoria eventualmente accordata all’istante. La pubblicazione della sentenza per estratto di cui alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, art. 8, u.c. è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all’accertamento dell’illecito ove il provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all’ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.2.2019, n. 5840