Diritto eterodeterminato e prova

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede, ai fini dell’individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l’espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la “causa petendi”, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all’essere quei fatti “ragione della domanda”

 

Tribunale di Bergamo, sezione terza, sentenza del 15.03.2019