Proposta transattiva ad udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti finalizzata anche alla conciliazione: non rappresenta riconoscimento del diritto altrui

Va confermato il principio per cui le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato (fattispecie relativa a proposta transattiva – formulata dal convenuto ad udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, finalizzata anche alla conciliazione – del seguente tenore: “in via meramente transattiva ed all’unico fine di tentare la definizione bonaria, il convenuto offre di sostituire i tessuti rovinati o, alternativamente, di rimborsare il relativo costo. Spese interamente compensate tra le parti. La presente proposta viene formalizzata anche ex art. 91 c.p.c., senza rinuncia ad alcune delle eccezioni già sollevate…”; la SC censura la pronuncia che ha ritenuto che la detta proposta transattiva rappresentasse riconoscimento del diritto dell’attore alla restituzione del prezzo, tale da far ritenere assorbite anche tutte le ulteriori eccezioni, quali il difetto di legittimazione passiva, la mancanza di prova dei difetti e della responsabilità del venditore).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.2.2019, n. 5721