Atto di alienazione di un bene immobile compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato

In linea generale l’atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all’esecuzione individuale in corso, benchè tale inopponibilità sia non assoluta e rimanga condizionata alla permanenza del processo esecutivo, di modo che, in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, ex art. 632 c.p.c., diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento. Costituisce eccezione a questo principio il venir meno della procedura esecutiva che dipenda dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in quanto in questo caso l’esecuzione individuale si trasforma – a mente della L. Fall., art. 107 nel testo vigente illo tempore e a tutela incondizionata dell’intero ceto creditorio – in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicchè il curatore può giovarsi dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Rimane così irrilevante l’esito del procedimento esecutivo in corso alla data di apertura del fallimento.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.2.2019, n. 5655