CTU, istanza di ricusazione, tempestività

L’art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. Ove poi la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, è possibile prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinchè il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l’art. 196 c.p.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2018, n. 28103