Improcedibilità della procedura esecutiva per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo: strumenti di tutela e riassunzione dell’esecuzione

Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati. In entrambi i casi, quando è stata proposta una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito (Cass. n. 22033/2011 e successive conformi). Peraltro, solo se il processo esecutivo non è stato definito, ma resta pendente, è eventualmente possibile, all’esito dell’opposizione, la riassunzione dell’esecuzione. Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull’opposizione all’esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell’esecuzione, definitivamente chiusa.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.2.2019, n. 4961