Assicurazione e clausola claim made: possibile opporre all’assicurato la responsabilità da dichiarazioni reticenti.

La clausola claim made, largamente praticata nei contratti di assicurazione della responsabilità professionale, garantisce all’assicurato la copertura assicurativa in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro l’assicurato nel periodo di validità-efficacia della polizza, pur se il comportamento illecito da cui deriva la responsabilità si sia verificato prima della stipulazione del contratto.
I contratti contenenti la clausola claim made normalmente delimitano la garanzia a non più di due o tre anni prima della sottoscrizione della polizza, nonchè ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza, la possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.2.2014, n. 3622]

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