Violazioni del codice della strada, verbali di accertamento, opposizione, mutamento del rito: mancata assegnazione del termine per integrazione degli atti e mancata notifica all’appellato contumace

I giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del C.d.S., introdotti dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 (6 ottobre 2011), sono regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo D.Lgs. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 256 infatti, dispone, al comma 1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2^ (rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi dal 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2 e art. 439 c.p.c.”; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernente la individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 438, comma 2, contenente il rinvio all’art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello. Inoltre, quanto alla ratio dell’art. 426 c.p.c., l’assegnazione del termine perentorio ha lo scopo di porre le parti in grado di regolarizzare la difesa in funzione del rito speciale, cosicchè le preclusioni discendenti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. maturano solo dopo la scadenza del termine: in coerenza con tale ratio, l’art. 426 – in comb. disp. con gli artt. 20 e 292 c.p.c. – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la comunicazione al contumace dell’ordinanza che fissa l’udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti. Tuttavia, l’esigenza sottesa alla assegnazione del termine ex art. 426 c.p.c. e alla comunicazione della relativa ordinanza al contumace è assente nel caso in esame, di mutamento del rito in appello, essendo già intervenute le decadenze a carico delle parti, costituite o contumaci che siano.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.10.2018, n. 27340