Imprenditore – fallimento – notifiche – inipec – legittimità

La convocazione dell’imprenditore del quale è richiesto il fallimento, dapprima soggetta all’ordinario regime notificatorio, è ora regolata da una disciplina speciale, che consta di un primo tentativo di notifica in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti previsto dall’art. 6 bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, quando con tali modalità la notifica non appaia possibile o in caso di esito negativo, di una successiva notificazione a cura del creditore istante, da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario, ed “esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese”. Se neppure per tale via la notificazione va a buon fine, la norma prevede il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ed il perfezionamento dell’iter notificatorio al momento del deposito. Il modello legale introdotto dal legislatore prevede, dunque, un procedimento notificatorio volto a realizzare un contemperamento del diritto di difesa del soggetto nei cui confronti è proposta istanza di fallimento con le esigenze di celerità sottese al procedimento pre-fallimentare. La dottrina in proposito osserva che il sistema notificatorio così introdotto esprime il favore del legislatore verso le risultanze del registro delle imprese e, al contempo, un trattamento di sfavore per l’imprenditore che non curi l’aggiornamento dei dati relativi al recapito digitale certificato e alla sede dell’impresa.

 

Corte d’Appello Catania, sezione prima, sentenza del 30.04.2018