Risarcimento danni e giurisdizione: giudice italiano o estero?

Con riferimento alla questione relativa allo stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la pretesa risarcitoria che si assume sia derivata dall’espletamento di una procedura esecutiva concernente un bene staggito nel Regno Unito – alla luce del regolamento CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II) e del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I) – va affermato che quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette che si siano prodotte o che si possano produrre. Non rileva, invece, il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima (nella specie quelle derivanti dall’impossibilità di azionare in Italia la garanzia ipotecaria e di ottenere i pagamenti presso la sede sociale o altra filiale italiana).

 

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 1.2.2019, n. 3165